Donazione quote societarie

La donazione è un contratto consensuale tra due parti a carattere gratuito attraverso il quale una parte (DONANTE) per spirito di liberalità, trasferisce la proprietà di un bene ad un'altra parte (DONATARIO). Può essere donato qualunque bene, purchè si trovi nel patrimonio del Donante (non può pertanto trattarsi di un bene altrui) e non sia un bene che deve ancora venire ad esistenza (bene futuro).

Donazione quote societarie

La donazione è un contratto consensuale tra due parti a carattere gratuito attraverso il quale una parte (DONANTE) per spirito di liberalità, trasferisce la proprietà di un bene ad un'altra parte (DONATARIO). Può essere donato qualunque bene, purchè si trovi nel patrimonio del Donante (non può pertanto trattarsi di un bene altrui) e non sia un bene che deve ancora venire ad esistenza (bene futuro).

La donazione è un contratto consensuale tra due parti a carattere gratuito attraverso il quale una parte (DONANTE) per spirito di liberalità, trasferisce la proprietà di un bene ad un'altra parte (DONATARIO).

Può essere donato qualunque bene, purchè si trovi nel patrimonio del Donante (non può pertanto trattarsi di un bene altrui) e non sia un bene che deve ancora venire ad esistenza (bene futuro).

Anche le quote/azioni di Società possono essere oggetto di donazione.

L’ordinamento giuridico permette alle persone di disporre liberamente dei propri beni sia in vita con l’istituto della Donazione, che per il periodo successivo alla morte, con il Testamento, tuttavia prevedendo dei limiti volti ad evitare la possibilità che, siano lesi i diritti ereditari dei congiunti definiti dalla legge come legittimari (Coniuge, Figli e in mancanza di figli gli ascendenti).

La polizza donazione offre la possibilità o di un pagamento di un indennizzo al beneficiario della polizza, pari al valore delle quote/azioni se è tenuto alla restituzione delle quote (ai sensi dell’art. 563 Codice Civile) oppure il pagamento di una somma di denaro al legittimario leso, non superiore al valore delle quote/azioni, in alternativa alla restituzione.

Per stabilire se il donante con la Donazione ha leso i diritti spettanti a qualcuno dei legittimari bisogna calcolare l’entità del suo patrimonio al momento dell’apertura della successione (Riunione Fittizia data dalla somma dei beni presenti nel patrimonio e i beni oggetto di donazione).

Se dalla Riunione fittizia risulta che le donazioni eccedono la quota di cui il soggetto poteva disporre, ciascun soggetto legittimario può agire per ottenere l’intera quota a questi spettante proponendo L’AZIONE DI RIDUZIONE.

Se l’azione di Riduzione viene accolta, il donatario deve restituire in tutto o in parte il bene ricevuto in donazione e, se non adempie spontaneamente nei suoi confronti è esperibile l’AZIONE DI RESTITUZIONE.

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"Credo che avere la terra e non rovinarla sia la più bella forma d’arte che si possa desiderare”
(cit. Andy Warhol)